DPCM 3 novembre 2020 – Comunicazione alla filiera pneumatici

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Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 introduce misure restrittive simili ai precedenti DPCM e Decreti in materia a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020.

Il principio regolatore (vedi art.1) è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli sposta- menti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio. Viene sostanzialmente confermato il proto- collo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per gli ambienti di lavoro, con il richiamo ad un uso più scrupoloso delle mascherine e ad evitare il più possibile riunioni in presenza.

In particolare sono state previste specifiche misure che regolano lo spostamento degli individui du- rante la giornata vedi art.1 comma 3, come sotto riportato:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spo- stamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giorna- ta, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorati- ve, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufrui- re di servizi non sospesi.

Questo principio si applica alle zone d’Italia che non sono soggette ad ulteriori restrizioni (zone co- munemente dette area “gialla”).

Le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e rischio alto (vedi art.2), comunemente det- te area “arancione”, sono disciplinate dall’art.2 comma 4, lettera b) come di seguito riportato:

è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Per le zone con uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (vedi art.3), comunemen- te dette area “rossa”, gli spostamenti delle persone sono regolati dall’art.3 comma 4, lettera a):

“è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esi- genze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Le tre diverse zone d’Italia, sono individuate dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 (vedi allegato).

Inoltre, tale DPCM sospende le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune attività come individuate nell’allegato 23, tra cui compare anche l’attività riconducibile al commercio di pneumatici.

Il DPCM consente altresì la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professiona- li/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici.

A ciò si aggiunga quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale (vedi circ. del MIT del 17 gennaio 2014) che tra l’altro prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre. Con ciò rispettando le Ordinanze emesse da più della metà delle pro- vince d’Italia e/o dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale e per evitare problemi di intralcio alla circolazione durante uno dei periodi più critici dell’anno, soprattutto in caso di possibili nevicate.

Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti considerazioni ed indirizzi:

  1. devono essere rispettate le prescrizioni governative del DPCM del 3 novembre 2020;

  2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al det- taglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli am- bienti di lavoro (vedi protocollo 24 aprile 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effet- tuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 3 novembre 2020, all.11). Una buona pratica, se non già adottata, potrebbe esse- re quella di operare su appuntamento; si ricorda inoltre che “è fatto obbligo nei locali pubbli- ci e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel lo- cale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

  3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 3 novembre 2020 (vedi quanto sopra riportato) o da eventuali altri de- creti, possono recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministe- ro dei Trasporti del 17 gennaio 2014.Il cambio stagionale estivo/invernale avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dal- la normalità che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.

Appare evidente che le suddette condizioni di lavoro, soprattutto nelle aree a più alto rischio, non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo e pertanto le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico, così come già fatto nella primavera di quest’anno, di ri- chiedere alle Autorità competenti una limitata, eccezionale, ma indispensabile proroga dei termini.

Cordiali saluti.

 

DOMANDE FREQUENTI

  1. Sono un automobilista, dal 6 novembre posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio sta- gionale?

    Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.

    • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “gialle” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

    • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “arancioni” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

    • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di di- mostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).

  2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?

    Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.

  3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?

    Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un me- tro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impe- dito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

  4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condivi- dere un appuntamento per il cambio gomme?

    Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy. Quanto allo spo- stamento dei clienti si veda quanto indicato nella prima domanda.

  5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?

    Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Tra queste sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe (come ad es. la sostituzione di un pneumatico in avaria).